Il Decreto Ministeriale in oggetto fissa, all’articolo 1, il termine finale del 23 ottobre 2023 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2024.
Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Il termine del 23 ottobre 2023 deve essere osservato anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età , chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Si ricorda ai dipendenti che la domanda di pensione da presentare all’INPS non è di pertinenza della scuola ma va presentata dagli/dalle interessati/e.
Si allegano:
D.M. 185 del 15 settembre 2023;
Nota MI n. 54257 del 18 settembre 2023.
Circolare 12
Presentazione domande di cessazione dal servizio
Presentazione domande di cessazione dal servizio
IIS "Matteo Raeli"